Scissione non proporzionale: quando scatta l’elusione
Con la risposta ad interpello n. 107/E del 25 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle scissioni non proporzionali e chiarisce i presupposti entro cui l’operazione può essere lecitamente attuata, senza integrare abuso del diritto.
Fattispecie analizzata: la pronuncia interessa una riorganizzazione societaria complessa, costruita per separare due diversi indirizzi imprenditoriali e consentire a ciascun gruppo familiare di proseguire autonomamente la propria attività.
Normativa di riferimento: nel merito, l’Agenzia richiama il perimetro dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000, ricordando che la fattispecie dell’abuso del diritto o elusione fiscale, richiede congiuntamente:
- un vantaggio fiscale indebito: costituiti da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario
- l’assenza di sostanza economica: consistente in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
- l’essenzialità del beneficio fiscale.
Come evidenziato nell’Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal MEF, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7, la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.
Chiarimento delle Entrate: nella fattispecie analizzata l’Agenzia ritiene la scissione funzionale a una reale riorganizzazione dell’assetto societario, con finalità organizzative e gestionali non marginali. Determinante, sul piano sostanziale, è la circostanza che l’operazione non si traduca in una mera assegnazione di beni ai soci, ma in una effettiva prosecuzione dell’attività d’impresa da parte delle società coinvolte. L’Agenzia valorizza infatti la continuità operativa, l’assenza di conguagli in denaro e la presenza di business plan coerenti con l’impiego economico degli asset assegnati.
Sul piano fiscale, la scissione resta neutrale ai fini delle imposte dirette in base all’art. 173 del TUIR, mentre per l’IVA non si configura una cessione di beni ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. 633/1972. Anche per imposta di registro, ipotecaria e catastale, l’operazione sconta l’imposizione in misura fissa, purché la riorganizzazione mantenga una reale funzione imprenditoriale.
La risposta conferma quindi il principio consolidato per cui:
- la neutralità delle operazioni straordinarie
- che pur in astratto potrebbe rientrare nelle fattispecie di “vantaggio fiscale” indebito,
- è difendibile quando la struttura scelta risponde a una concreta esigenza organizzativa e non a un mero differimento d’imposta.
Affinché non siano ravvisabili profili elusivi, in particolare, occorre che la scissione, anche non proporzionale (cfr. Risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007 e Parere del Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive n. 5 del 24 febbraio 2005), non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale.
In altre parole, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione (cfr. la risposta all’istanza di interpello n. 263/E del 2023).



