Scissioni societarie: i criteri finalizzati a verificarne i profili elusivi
Nell’ambito della disciplina relativa alla scissione, affinché non siano ravvisabili profili elusivi occorre che l’operazione non sia di fatto volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale proprio della scissione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 6 ottobre 2022, n. 496.
Per il Fisco, quindi:
- condizione essenziale ai fini della non elusività della fattispecie è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società (beneficiaria) partecipante all’operazione;
- il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell’operazione è in ogni caso subordinato alla condizione che nessun asset societario sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei a un contesto imprenditoriale, e che dalle beneficiarie non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia);
- rileva quindi il principio per cui le finalità perseguite attraverso la scissione prospettata muovano da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi dei singoli soci.