Scompare la flat tax per i redditi da 65mila a 100mila euro. In arrivo la revisione dei regimi forfetari
La Manovra 2020 dispone l’abrogazione della flat tax per le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65mila e 100mila euro (come invece previsto dall’art. 1, commi da 9 a 11 e da 17 a 22, della legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145); contestualmente, prevede l’introduzione della determinazione analitica del reddito e i seguenti limiti per il “regime dei minimi”:
- spese personale: 20.000 euro;
- beni strumentali: 20.000 euro.
Sono alcune delle anticipazioni contenute nel Documento programmatico di bilancio 2020, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.
In questi giorni è tuttavia allo studio del Ministero dell’economia una revisione dei regimi forfetari, che prevede un doppio binario:
- fino a 30mila euro di ricavi e compensi, applicazione del regime forfetario in assenza di opzione per l’emissione della fatturazione elettronica;
- oltre 30mila euro e fino a 65mila, regime opzionale tra analitico e forfetario, con la reintroduzione delle cause ostative in mancanza di opzione per la fatturazione elettronica
La precedente versione del regime riservata a professionisti e imprenditori con redditi tra i 65 mila e i 100 mila euro, potrebbe essere riformulata con la previsione di un tetto massimo di 80mila euro e un’aliquota sostitutiva ancora da detreminare.
Si ricorda che, per effetto della richiamata Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono peraltro applicare l’imposta sostitutiva in esame:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari;
- i soggetti non residenti, a eccezione di quelli residenti in uno Stato UE o aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modifiche dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano – contemporaneamente all’esercizio dell’attività – a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, oppure che controllano (anche indirettamente) srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili (seppur indirettamente) a quelle svolte dalle partite IVA destinatarie del nuovo regime forfettario;
- le persone fisiche che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.