In materia di elusione fiscale, mentre incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire al risultato di indebito vantaggio fiscale, spetta al contribuente dimostrare l’esistenza di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione, che possono consistere anche in esigenze di natura organizzativa e in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 settembre 2020, n. 26476, depositata lo scorso 20 novembre.
Sull’argomento si richiamano inoltre le seguenti pronunce della Suprema Corte: 20 giugno 2018, n. 16217, 13 aprile 2017, n. 9610, 28 febbraio 2017, n. 5090, 26 febbraio 2014, n. 4604, e 21 gennaio 2011, n. 1372. Al riguardo si ricorda quanto segue:
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