Sismabonus acquisti 2025: stop allo sconto in fattura ma via libera all’aliquota maggiorata
La possibilità di fruire dell’agevolazione del sismabonus acquisti nelle forme alternative della cessione del credito o sconto in fattura è preclusa per gli acquirenti che stipulano il rogito di compravendita immobiliare nell’anno 2025. Per le agevolazioni edilizie diverse dal Superbonus, infatti, la possibilità di fruire delle opzioni è terminata, infatti, il 31 dicembre 2024. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 30/E del 10 febbraio 2025.
Fattispecie analizzata
Una s.r.l. chiede chiarimenti rispetto alla possibilità, per gli acquirenti che stipuleranno nell’anno 2025 il rogito definitivo di compravendita immobiliare, di beneficiare dell’agevolazione del c.d. sismabonus acquisti, di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90, nella misura maggiorata (al 50%) prevista dal successivo comma 1-septies.1 e nelle forme alternative delle cessione del credito e dello sconto in fattura.
Contesto di riferimento
Con riferimento al c.d. sismabonus acquisti, giova sottolineare che, ai sensi del comma 1-septies, agli acquirenti delle unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi da cui derivi una riduzione del rischio smico che determini il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore spetta una detrazione commisurata al prezzo di acquisto degli immobili medesimi.
| Spese sostenute fino al 31.12.2024 | Spese sostenute dall’1.1.2025 al 31.12.2027 |
La detrazione IRPEF/IRES di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013, spetta, nella misura del:
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La detrazione compete nelle seguenti misure:
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I chiarimenti delle Entrate: stop a sconto in fattura e cessione per gli atti 2025
Il passaggio centrale della risposta riguarda la possibilità, per gli acquirenti che compreranno nel 2025, di esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del D.L. n. 34/2020. L’Agenzia è netta:
- le opzioni alternative alla detrazione diretta sono ammesse solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024,
- fatta eccezione esclusivamente per gli interventi rientranti nel Superbonus,
- poiché il sismabonus acquisti non appartiene a quest’ultima categoria, dal 2025 resta solo la detrazione in dichiarazione.
Aliquota maggiorata del 50%: sì, ma con condizioni precise
Apertura, invece, sulla fruizione dell’aliquota maggiorata (50%) introdotta dal comma 1-septies.1 dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Gli acquirenti del 2025 potranno beneficiarne solo se l’unità immobiliare sarà adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la detrazione è utilizzata per la prima volta. Non basta, quindi, una mera dichiarazione nell’atto di compravendita.
Nessun sismabonus ordinario per gli appartamenti invenduti
Rigida anche la posizione sul sismabonus ordinario per l’impresa: poiché l’intervento è unitario e la maggior parte degli acquirenti ha già fruito del sismabonus acquisti, l’impresa non può applicare il sismabonus ordinario sui 4 alloggi residui, evitando così una duplicazione del beneficio sul medesimo intervento strutturale.



