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Sismabonus al 75% o 85% se il contratto definitivo di compravendita dell’immobile è successivo al 30 giugno 2022

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Ai fini del Superbonus, nel caso in cui il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi sia stato stipulato successivamente alla data del 30 giugno 2022, non potrà essere applicata la detrazione con l’aliquota più elevata del 110 per cento, ai sensi dell’art. 119, comma 4, del Decreto “Rilancio” (, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 20 luglio 2022, n. 384.

Nella situazione descritta è invece possibile:

  1. applicare la detrazione di cui all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013 con le aliquote ivi previste (75 o 85 per cento, a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024;
  2. esercitare l’opzione per il cosiddetto “sconto in fattura”, ai sensi dell’art. 121 del richiamato D.L. n. 34/2020.

Per effetto dell’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013, infatti, qualora gli interventi di cui al precedente comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare.

Risposta_n_384_2022

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