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Social bonus: emanato il decreto attuativo del Codice del Terzo Settore

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È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 febbraio 2022, n. 89 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che – in attuazione dell’art. 81 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) – individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta denominato “social bonus”.

In particolare:

SOCIAL BONUS: EMANATA la DISCIPLINA ATTUATIVA
BENEFICIARI Possono fruire del social bonus:

  • le persone fisiche;
  • gli enti che non svolgono attività commerciali;
  • tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
PROGETTI di RECUPERO I progetti di recupero sostenibili mediante il social bonus devono essere individuati attraverso un procedimento a sportello.
DONAZIONI Rientrano nel credito d’imposta le erogazioni liberali destinate ed utilizzate per sostenere il recupero delle seguenti categorie di beni assegnati agli enti del Terzo Settore:

  • immobili pubblici inutilizzati;
  • beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (dlg02011090600159).
MODALITA’ di VERSAMENTO Il beneficio fiscale spetta a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità, tramite banche, uffici postali oppure mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 (dlg01997070900241ar0023a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La causale di versamento deve contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo Settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.

MISURA del CREDITO d’IMPOSTA
  • 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche;
  • 50% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da enti o società.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nel limite del 15 per cento del reddito imponibile, alle persone fisiche, agli enti e alle società che non svolgono attività commerciali;
  • nel limite del 5 per mille dei ricavi annui, ai titolari di reddito d’impresa.
FRUIZIONE del CREDITO d’IMPOSTA Persone fisiche ed enti non commerciali
A decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. È ammesso il riporto alle annualità successive della quota non utilizzata.

Titolari di reddito d’impresa
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale, attraverso l’F24. È ammesso il riporto alle annualità successive della quota non utilizzata.

Il credito d’imposta dev’essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.

(GU Serie Generale n.163 del 14-07-2022)

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