Secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell’anno in cui sono conseguiti, semprechè il socio non dimostri che gli utili extracontabili non sono stati distribuiti perché accantonati e reinvestiti nella società.
Per la Corte di Cassazione, in particolare:
I principi sopra illustrati sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 26 febbraio 2019, n. 7817, depositata lo scorso 20 marzo.
Nell’occasione gli Ermellini hanno fornito precisazioni anche in merito ai requisiti per ritenere l’impugnazione viziata sotto il profilo della carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
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