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Soggetta ad Ici l’area scoperta indispensabile al concessionario di bene demaniale

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Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, devono essere assoggettate ad Ici – in quanto non classificabili nella categoria E – le aree cosiddette “scoperte” che risultino indispensabili al concessionario del bene demaniale per lo svolgimento della sua attività, atteso che il presupposto dell’imposizione è che ogni area sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 10031 e 10032/2017).

Ne deriva che le aree “scoperte” di un terminal portuale, destinate all’esercizio di un’attività imprenditoriale e produttive di reddito, costituiscono unità immobiliari imponibili ai fini del tributo in esame.

Tale principio è stato ora confermato dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 17 gennaio 2019, n. 10287, depositata lo scorso 12 aprile.

Nell’occasione è stato inoltre sottolineato che in tema di classamento, ai sensi dell’art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/S, E/6, ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ed ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare (così anche Cass. n. 20026/2015).

Si ricorda che con l’ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3275, gli Ermellini stabilirono che l’Agenzia del Demanio è tenuta a versare l’Imu ai Comuni: si tratta infatti di un ente pubblico economico che non rientra tra i soggetti esenti.

L’Agenzia del Demanio, quindi, “non può invocare l’esenzione per il solo fatto dell’assunzione di posizioni soggettive di competenza statale o regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un’istituzione organicamente inserita nell’apparato amministrativo statale o regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria (Cass. n. 8496/201014912/2016)”.

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