Soggetti ISA: adeguamento spontaneo in dichiarazione dei redditi
I soggetti ISA effettivi, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 9-bis, comma 9, del D.L. n. 50/2017, hanno la possibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi al fine di migliorare la propria pagella fiscale o sfruttare i vantaggi del c.d. regime premiale.
L’articolo citato dispone che “per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliore il proprio profilo di affidabilità nonché accedere al regime premiale di cui al comma 11”.
Gli ulteriori componenti positivi impattano anche sull’IRAP (per chi è tenuto a versarla) e sull’IVA.
Rispetto all’IRAP, determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Ai fini IVA, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
Gli importi dovuti senza sanzioni e interessi possono essere versati alle scadenze previste per saldo e acconto delle imposte sui redditi, anche in via rateale, ex art. 20 D.Lgs. n. 241/1997.
Sulla base di tale previsione vi sono appositi righi del modello Redditi destinati ad accogliere gli ulteriori ricavi/compensi.
Per i redditi degli autonomi, reddito professionale, i maggiori compensi devono essere indicati al quadro RE, il rigo RE5, colonna 2, rubricato “Compensi non annotati nelle scritture contabili”.
Per le imprese in contabilità semplificata di cui al quadro RG, il campo da prendere in considerazione è il rigo RG5, colonna 2 denominato “Ricavi non annotati nelle scritture contabili”.
Ancora, per i soggetti in contabilità ordinaria deve essere preso a riferimento il rigo RF12, colonna 2 denominato “Ricavi non annotati”.
Dunque, l’annotazione riguarda “i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, comprensivi degli importi esposti in colonna 1, anche qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017”.
Importi da riportare anche in colonna 1.
Per quanto riguarda gli effetti ai fini IVA dei maggiori componenti positivi, il contribuente dovrà compilare il rigo RQ80 dell’apposita Sezione XXI, denominata appunto “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA – Indici sintetici di affidabilità fiscale”.