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Somme erogate tra enti pubblici, esclusione da IVA negli accordi di cooperazione

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Le somme erogate da un Comune a un Consorzio, nell’ambito di un effettivo accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni privo di rapporto sinallagmatico tra le prestazioni, non sono qualificabili come corrispettivi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Di conseguenza sono quindi escluse dall’ambito di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto oggettivo.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 167/2026 , in materia di “Esclusione da IVA delle somme erogate da un ente pubblico nell’ambito di un accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

Il caso riguarda un Comune che, per realizzare interventi di potenziamento e ammodernamento di un impianto sportivo, ha individuato quale soggetto attuatore un Consorzio tra enti pubblici, sottoscrivendo un accordo di cooperazione istituzionale.

Le risorse trasferite sono destinate esclusivamente:

  • alla copertura dei costi effettivamente sostenuti,
  • con obbligo di rendicontazione analitica e
  • senza margini di utile o remunerazioni.

Nel proprio parere l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui una prestazione è effettuata a titolo oneroso quando tra prestatore e beneficiario intercorre un rapporto giuridico caratterizzato da prestazioni sinallagmatiche e il compenso ricevuto costituisce il controvalore effettivo del servizio reso.

Il presupposto oggettivo IVA può quindi essere escluso quando il contributo non rappresenta la controprestazione dell’attività svolta.

Nello stesso senso, la circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 ha precisato che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se è erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, dovendosi verificare la natura dell’erogazione anche attraverso l’analisi, caso per caso, dei rapporti intercorsi tra le parti.

L’Agenzia delle Entrate richiama inoltre l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, l’art. 15 della Legge n. 241/1990, il parere del Consiglio di Stato n. 1178/2015 e il parere ANAC n. 66/2024.

Negli accordi di cooperazione pubblico-pubblico deve mancare la logica dello scambio, mentre i movimenti finanziari possono configurarsi come ristoro delle spese sostenute.

Pertanto, nel presupposto che l’accordo soddisfi in concreto tutti i requisiti previsti per la cooperazione tra pubbliche amministrazioni, le somme erogate dal Comune al Consorzio sono escluse dall’IVA per carenza del presupposto oggettivo.

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