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Sospensione degli ammortamenti anche nel 2022

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L’art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020 integrato e modificato prevede che: “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possono, anche in deroga all’art. 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La sospensione dell’ammortamento è facoltativa e può essere totale o parziale. La quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive.

Interessati alla sospensione degli ammortamenti sono i soggetti OIC, ossia le società di capitali, incluse le micro imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali. Anche le società di persone e gli imprenditori individuali possono avvalersi della disposizione. La sospensione degli ammortamenti non si applica, tuttavia, alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni.

Nel modello Redditi (PF, SP e SC) è stato istituito:

  • il codice 81 da indicare a rigo RF55 tra le altre variazioni in diminuzione;
  • nel mod. Irap il codice 15 tra le altre variazioni in diminuzione.

La regola della sospensione degli ammortamenti può riguardare indifferentemente:

  • un singolo cespite (materiale o immateriale);
  • un gruppo di immobilizzazioni (materiali o immateriali);
  • l’intera voce delle immobilizzazioni materiali e immateriali del bilancio d’esercizio.

La quota di ammortamento non effettuata deve risultare imputata al conto economico relativo all’esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Vi è l’obbligo di destinazione a una riserva indisponibile di utili di un ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata (al netto delle imposte differite)L’accantonamento a detta riserva deve essere eseguito al momento dell’approvazione del bilancio e della destinazione dell’utile effettuando una rilevazione del tipo:

d [A.IX] Utile d’esercizio a [A.VI] Riserva ex art. 60, comma 7-bis, del D.L. n. 104/2020

Sussiste la possibilità che la riserva possa essere integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi.

Fiscalmente, la Risposta all’Interpello dell’Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021, n. 607 ha chiarito che la deduzione fiscale dell’ammortamento sospeso è facoltativa, nel qual caso è, pertanto, possibile mantenere l’allineamento tra valore civile e fiscale dei beni. La quota di ammortamento oggetto di sospensione si deve ritenere consentita alle stesse condizioni e con gli stessi limiti dagli artt. 102102-bis e 103 del TUIR.

Ne deriva che, in tale ipotesi, l’ammortamento viene in tutto o in parte sospeso non è imputato a conto economico e:

  • la deduzione avviene mediante una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi;
  • per le differenze temporanee generate si devono rilevare le imposte differite.

Si consideri ad esempio, la sospensione del 100% dell’ammortamento nel 2020, nel 2021 e nel 2022 di un bene ammortizzabile del costo di euro 5.000,00 il cui ammortamento è iniziato nel 2018 con coefficiente del 20% sia contabile, sia fiscale.

Al 1° gennaio 2023, per la sospensione per 3 anni del 100% dell’ammortamento si deve rideterminare il piano d’ammortamento valutando di allungare la vita utile del bene di tre anni; la quota d’ammortamento per il 2023 è pari a euro 1.000,00, coincidente cioè al valore residuo da ammortizzare (euro 3.500,00) diviso la vita utile residua (3 anni e 6 mesi); tenendo presente che: poiché il contribuente ha optato per la deduzione fiscale degli ammortamenti sospesi a fronte delle differenze temporanee per complessivi euro 3.000,00, si dovranno rilevare le imposte differite che saranno riassorbite dal 2023 al 2026.

RILEVAZIONE IMPOSTE DIFFERITE [31.12.2022]

d CE E20 Imposte differite non rilevanti fiscalmente 279,00 a SP B2 Fondo imposte differite 279,00

RILEVAZIONE RISERVA INDISPONIBILE [d.a.b.]

d SP A IX Utile dell’esercizio [2022] 1.000,00 SP a VI Riserva indisponibile 1.000,00

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