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Sospensione dei versamenti contributivi in scadenza a novembre: le nuove istruzioni dell’Inps

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Con la Circolare n. 129 del 13 novembre 2020 , l’Inps ha comunicato le nuove istruzioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre, prevista nei decreti legge cd. “Ristori” (art. 13 D.L. n. 137/2020) e “Ristori bis” (art. 11 D.L. n. 149/2020), annullando e sostituendo quelle precedentemente fornite con Circolare n. 128/2020

In particolare, l’Istituto previdenziale ha precisato che:

  • sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020 (e non più di competenza di novembre), ivi compresa le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al D.L. n. 149/2020;
  • sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al D.L. n. 149/2020.;
  • tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Viene altresì precisato che la sospensione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui:

  • agli artt. 126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
  • all’art. 97 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  • dei versamenti sospesi ai sensi dei D.L. 2 marzo 2020, n. 9D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e D.L. n. 34/2020 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 .

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

  • zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla circolare in commento.

Si ricorda infine che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

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