Ai sensi dell’art. 20-quater del decreto fiscale collegato alla Manovra 2019 (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136), i soggetti che non adottano gli Ias, nell’esercizio in corso al 24 ottobre 2018, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione (risultante dall’ultimo bilancio annuale approvato) anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
La norma, in sostanza, riconosce la facoltà di derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del codice civile per i titoli iscritti nell’attivo circolante, ed ha carattere transitorio. Ora, considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari, con il D.M. 15 luglio 2019 tali misure sono state estese anche a tutto l’esercizio 2019.
Si ricorda inoltre che:
Può inoltre essere applicata a tutti i titoli presenti nel portafoglio non immobilizzato oppure a specifici titoli, ancorchè emessi dal medesimo emittente ma di specie diversa (in tal caso, nella nota integrativa dovrà essere motivata adeguatamente la scelta effettuata).
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