Sottrazione fraudolenta anche senza riscossione in corso: la Cassazione conferma il reato di pericolo
Con la sentenza n. 26731/2026, depositata il 16 luglio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione II penale, è tornata sul delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, ribadendone la natura di reato di pericolo concreto.
Ai fini della configurabilità della fattispecie non è necessario che sia già stata avviata una procedura di riscossione coattiva né che il pregiudizio per l’Erario si sia definitivamente realizzato.
È sufficiente che la condotta, valutata ex ante, sia concretamente idonea a rendere in tutto o in parte inefficace l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria.
La vicenda trae origine da un provvedimento di sequestro preventivo disposto nell’ambito di un procedimento per reati tributari e autoriciclaggio.
La difesa contestava la sussistenza del reato ex art. 11, sostenendo l’assenza di un debito tributario e di elementi idonei a dimostrare la concreta prospettiva di una procedura di riscossione coattiva. Veniva inoltre evidenziato che, al momento della movimentazione del capitale detenuto in criptovaluta, non era ancora decorso il termine per la presentazione della dichiarazione.
La Cassazione ha respinto tale impostazione.
La norma tutela l’interesse dell’Amministrazione finanziaria alla proficua, tempestiva ed effettiva riscossione dei crediti tributari, attraverso la salvaguardia della garanzia patrimoniale del contribuente.
Per questo motivo, il giudice:
- deve verificare in concreto l’idoneità della condotta a mettere in pericolo la futura attività di recupero,
- senza che sia necessario attendere l’avvio dell’esecuzione o
- il definitivo consolidarsi del danno erariale.
Nel caso esaminato assume rilievo anche l’utilizzo di un servizio di mixing delle criptovalute, considerato dalla Corte quale operazione idonea a ostacolare la tracciabilità dei flussi e rilevante, nel quadro cautelare, ai fini del fumus dell’autoriciclaggio.
La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000, possono assumere natura fraudolenta anche atti dispositivi realmente traslativi quando siano connotati da artifici o stratagemmi diretti a sottrarre beni all’esecuzione.
Il discrimine resta quindi l’idoneità concreta della condotta a compromettere la futura riscossione del credito tributario.



