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Spese legali per la difesa di amministratori e dipendenti: per la Cassazione manca l’inerenza

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Le spese legali sostenute dalla società per la difesa penale di amministratori e dipendenti non sono deducibili quando non risulti dimostrata una relazione qualificata con l’attività d’impresa.

Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6636/2026, che ha escluso la rilevanza, ai fini dell’inerenza, del possibile impatto della vicenda penale sul patrimonio o sulla reputazione della società.

La decisione si inserisce nel più ampio orientamento della giurisprudenza di legittimità sul requisito dell’inerenza dei costi.

Secondo la Cassazione, il giudizio di inerenza richiede una valutazione qualitativa del rapporto tra componente negativo e attività esercitata dall’impresa: il costo deve essere riferibile all’attività imprenditoriale concretamente svolta, mentre non assumono rilievo valutazioni fondate sulla mera utilità indiretta o sulla convenienza economica dell’onere sostenuto (Cassazione, sentenze n. 450/2018, n. 1610/2019, n. 30367/2019 e n. 25350/2020).

Nel caso esaminato dall’ordinanza n. 6636/2026, una società aveva sostenuto spese per la difesa penale di propri amministratori e dipendenti coinvolti in un procedimento originato da una controversia civile per concorrenza sleale.

La società riteneva il costo inerente in quanto i fatti contestati erano collegati all’attività svolta dai soggetti interessati nell’ambito degli incarichi ricevuti.

La Suprema Corte ha invece ritenuto che tale collegamento non fosse sufficiente.

La possibile incidenza della controversia sui rapporti commerciali, sul credito della società o sul patrimonio aziendale non determina, infatti, una connessione diretta con la produzione di ricavi o altri proventi imponibili.

Il costo presenta quindi una funzione meramente conservativa e non può essere ricondotto all’attività produttiva dell’impresa.

La pronuncia conferma un indirizzo già espresso dalla Cassazione. Con la sentenza n. 20945/2019, i giudici di legittimità avevano escluso la deducibilità delle spese sostenute dalla società per la difesa penale del proprio amministratore, ritenendole non riferibili a operazioni sociali legittime e non comprese nell’oggetto dell’attività aziendale.

La stessa decisione aveva inoltre escluso la detraibilità dell’IVA relativa, in linea con i principi affermati dalla Corte di giustizia UE nella causa C-104/12 del 21 febbraio 2013.

Analoghi principi sono stati applicati anche alle spese sostenute per la difesa penale di dipendenti, quando manca una specifica correlazione con l’attività produttiva dell’impresa (Cassazione n. 6185/2017; Cassazione n. 9910/2024).

Per le società, pertanto, la sola circostanza che il procedimento riguardi soggetti operanti nell’organizzazione aziendale non consente la deduzione del costo. Occorre dimostrare che la spesa sia oggettivamente collegata all’esercizio dell’attività d’impresa secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di inerenza.

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