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Stralcio delle cartelle: entro il 20 agosto invio elenchi Agenzia delle Entrate

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E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che – in attuazione dell’art. 4, comma 5, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) – definisce i termini e le modalità dello stralcio automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

In particolare:

  1. ai sensi del richiamato art. 4, comma 4 , del D.L. n. 41/2021, sono annullati automaticamente i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che nel periodo d’imposta 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini Irpef fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  2. lo stralcio non si applica:
    a. ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
    b. alle risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni Euratom 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE, e 26 maggio 2014, n. 2014/335/UE;
    c. all’Iva riscossa all’importazione;
  3. entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, dei contribuenti con uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
  4. entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate restituisce all’agente della riscossione l’elenco di cui sopra, segnalando i codici fiscali relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla  data  del 14 luglio 2021, hanno conseguito redditi imponibili superiori ai limiti indicati;
  5. lo stralcio è effettuato alla data del 31 ottobre 2021;
  6. in caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati;
  7. fino al 31 ottobre 2021 è sospesa la riscossione, ex art. 4, comma 6 , del D.L. n. 41/2021.

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