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Stralcio delle micro-cartelle verificabile sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione

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L’art. 4 del decreto fiscale collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) prevede l’annullamento automatico – alla data del 31 dicembre 2018 – dei debiti di importo residuo non superiore a 1.000 euro, calcolato alla data del 24 ottobre 2018 e comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

La norma dispone inoltre quanto segue:

  1. le somme versate anteriormente al 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite;
  2. le somme versate dal 24 ottobre 2018 sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, oppure, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’art. 22 , commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Al riguardo, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso noto che una volta effettuato l’annullamento alla citata data del 31 dicembre 2018, il contribuente potrà verificare l’estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all’interno dell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Si ricorda che l’art. 3 del richiamato D.L. n. 119/2018 ha introdotto anche la cosiddetta “rottamazione-ter”, cioè la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando i seguenti modelli (ai quali va allegato un documento di identità):

  • DA-2018, per la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;
  • DA-2018-D, per la definizione agevolata dei debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea.

Nella dichiarazione il debitore dovrà assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

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