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Studio associato e crediti Superbonus: regole per la tassazione del differenziale

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Uno studio associato di dottori commercialisti ha acquistato nel corso del 2024 crediti d’imposta originati da bonus edilizi “Superbonus 110%” ai sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 per un valore di 100, ad un prezzo (70) inferiore rispetto al valore nominale degli stessi. Si chiede l’impatto ai fini della tassazione con riferimento alla quota 2026 utilizzata in compensazione tramite modello F24?

Normativa di riferimento

In primis si ricorda che le associazioni professionali:

  • producono ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, reddito di lavoro autonomo
  • che dovrà essere determinato considerando le modifiche apportate dalla riforma IRPEF/IRES e, pertanto, applicando il principio di onnicomprensività previsto dal D.Lgs. n. 192/2024.

Principio di onnicomprensività

Con l’introduzione del principio di onnicomprensività nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo prodotto a decorrere dal 2024, assumono rilevanza fiscale:

  • da una parte, tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale come previsto dall’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, risultando, peraltro, assorbito anche il riferimento ai corrispettivi percepiti dalla cessione di elementi immateriali “la cui concorrenza alla formazione del reddito risulta implicitamente confermata dal criterio generale”
  • dall’altra, “l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”.

Tassazione del differenziale

Secondo quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la risposta ad interpello n. 6/2026:

  • alla luce del nuovo principio di onnicomprensività,
  • a far data dal 2024,
  • il valore nominale del credito di imposta, acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 e ss.mm.ii., e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.

In base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo:

  • il costo (70) relativo all’acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel 2024 (periodo di imposta di sostenimento dello stesso),
  • il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione. Nel 2026, supponendo un una quota di 25 (1/4 di 100) utilizzata in F24, si genererà quindi un componente positivo di reddito di pari valore.

Regole per i crediti fino al 2023

Vale la pena ricordare che i crediti acquistati fino al 2023 (ante riforma) non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. L’agio maturato su questi crediti rimane quindi non tassabile, sia ai fini IRPEF sia ai fini IRAP.

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