Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni la base imponibile relativamente ad azioni, obbligazioni, altri titoli o quote sociali compresi nell’attivo ereditario dev’essere determinata assumendo:
In altre parole: il valore delle azioni da inserire nell’attivo della dichiarazione di successione, dev’essere calcolato in maniera differente a seconda della loro tipologia:
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 dicembre 2019, n. 514, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la irrilevanza, ai fini della determinazione della base imponibile, della circostanza che i titoli siano negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, rilevando piuttosto la circostanza che i titoli siano o meno quotati/negoziati.
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