Successioni e donazioni, davanti alla Consulta le donazioni di aziende, quote e azioni
Sarà la Corte Costituzionale a stabilire se è costituzionalmente legittimo l’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni), introdotto dall’art. 1, comma 78, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
Per effetto di tale norma, tra gli atti non soggetti all’imposta sulle successioni e sulle donazioni sono compresi anche i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni. Successivamente è intervenuto l’art. 1, comma 31, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che tra i casi di esenzione ha aggiunto anche i trasferimenti effettuati a favore del coniuge.
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con riferimento alla parte della disposizione in cui, per le successioni aperte tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007, non prevede tra gli atti non soggetti ad imposta anche i trasferimenti di aziende o di rami di esse effettuati a favore del coniuge non legalmente separato. Per i giudici emiliani, l’originaria limitazione del beneficio fiscale a favore dei soli discendenti si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento non corrispondente alla ratio della norma, che viene identificata nella continuità familiare della gestione aziendale.
L’udienza è prevista per mercoledì 6 maggio.