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Successioni: per i BOT acquistati prima del decesso conta la data di esecuzione e non la contabilizzazione bancariaSuccessioni: per i BOT acquistati prima del decesso conta la data di esecuzione e non la contabilizzazione bancaria

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Con la risposta n. 131 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni quando, prima del decesso del contribuente, sia stato disposto l’acquisto di titoli di Stato e il relativo addebito sul conto corrente venga contabilizzato dalla banca soltanto in una data successiva all’apertura della successione.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, per individuare correttamente l’attivo ereditario occorre fare riferimento alla situazione patrimoniale effettivamente esistente alla data del decesso. In tale ambito, il valore netto dell’asse ereditario deve essere determinato considerando i beni e i diritti presenti al momento dell’apertura della successione (art. 8, comma 1, del TUSD), mentre alcuni strumenti finanziari, tra cui i buoni ordinari del tesoro (BOT), risultano espressamente esclusi dall’attivo ereditario in base all’art. 12 del Testo unico sulle successioni e donazioni.

L’Agenzia ricorda che, per i conti correnti bancari, rileva il credito effettivamente esistente alla data della successione. A questo proposito, richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui le annotazioni e le registrazioni effettuate dalla banca hanno una funzione meramente contabile e dichiarativa Ciò significa che, per individuare il saldo reale del rapporto, occorre avere riguardo all’identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile (risposta a interpello n. 318 del 23 dicembre 2025).

Lo stesso principio, secondo l’Agenzia, deve essere applicato anche agli acquisti di titoli di Stato. La distinzione tra il momento in cui l’operazione viene conclusa e quello in cui avviene il regolamento contabile del relativo controvalore assume infatti un ruolo decisivo. L’acquisto del titolo si considera perfezionato alla data di esecuzione, mentre la successiva data valuta rappresenta soltanto il momento del regolamento finanziario dell’operazione.

Pertanto, ai fini della determinazione del saldo del conto corrente da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive già perfezionate prima del decesso. Se l’ordine di acquisto di un BOT è stato eseguito anteriormente alla morte del titolare del conto, il relativo importo deve essere considerato già impiegato nell’investimento, anche se la banca ha effettuato la contabilizzazione soltanto in una data successiva.

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