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Sul vizio di omessa pronuncia la Cassazione non modifica il proprio orientamento

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Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini dell’integrazione degli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Tale presupposto non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione 13 ottobre 2017, n. 24155 e 8 marzo 2019, n. 6862).

Tale principio è stato ora ribadito dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 14 febbraio 2019, n. 13371, depositata lo scorso 17 maggio.

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