Sull’ambito di applicazione del ravvedimento operoso l’Agenzia rivede il proprio orientamento
Le cause di non punibilità sono state estese anche ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Pertanto è legittimo accedere all’istituto del ravvedimento operoso anche per le condotte dichiarative fraudolente: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 maggio 2022, n. 11/E , contenente chiarimenti in merito all’applicabilità del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Ne deriva che deve ritenersi superata la preclusione al ravvedimento in presenza di condotte fraudolente, espressa con la Circolare 10 luglio 1998, n. 180/E.
Si ricorda inoltre che l’estinzione del debito tributario mediante il pagamento dell’importo dovuto, a seconda del tipo di reato tributario commesso, può consentire:
- l’esclusione della punibilità (art. 13, D.Lgs. n. 74/2000), oppure
- l’applicazione di una circostanza attenuante (art. 13-bis, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000).
In linea più generale, per effetto dell’espresso riferimento, nell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, alla “regolarizzazione degli errori e delle omissioni”, si ritiene che non si possa accedere al ravvedimento in presenza di un comportamento antigiuridico che non abbia origine da un errore o da un’omissione.