Ai sensi dell’art. 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), l’opzione per la cessione del credito maturato può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’art. 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Il comma 13-quinquies del medesimo art. 119 prevede inoltre che “(…) in caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata (…)”.
Al riguardo, in risposta al question time n. 5/07055, presso la Commissione Finanze della Camera, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che, ai fini del Superbonus, “deve ritenersi possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, l’opzione di cui al citato art. 121 del decreto “Rilancio” relativamente ad un acconto corrispondente ad un SAL non inferiore al 30 per cento dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione, atteso che, l’applicazione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla condizione che gli interventi agevolabili siano realizzati nel rispetto dei requisiti richiesti”.
Si precisa infine che:
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