Il Superbonus del 110 per cento si applica agli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, anche se effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che:
Lo prevede la bozza del decreto “Semplificazioni”, destinato ad essere approvato nelle prossime ore dal Consiglio dei Ministri.
Si ricorda che il richiamato art. 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir, si riferisce agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Si prevede inoltre l’inserimento, all’interno dell’art. 119 del decreto “Rilancio”, di una norma secondo cui il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo), e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), per le Onlus, OdV e Aps in possesso dei seguenti requisiti:
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