Superbonus: divieto di compensazione con debiti previdenziali iscritti a ruolo
I debiti previdenziali iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti di imposta relativi al Superbonus e, più in generale, a tutti i bonus edilizi. Questo, l’interessante chiarimento fornito dalla risposta ad interpello n. 110/E del 27 maggio 2026.
Il caso esaminato
L’istanza proveniva da un professionista iscritto alla Cassa Forense che, avendo cartelle affidate all’Agente della riscossione e una rateazione in corso, intendeva acquistare un credito Superbonus 2026 ex art. 121 del D.L. n. 34/2020, con codice tributo 7719 da utilizzare:
- per compensare i propri debiti verso l’ente previdenziale
- tramite modello F24.
In sostanza il professionista chiede all’Agenzia di chiarire se è possibile compensare debiti di carattere previdenziale:
- affidati all’agente della riscossione
- oggetto di regolare rateizzazione,
- di ammontare superiore ad euro 1.500 (ma inferiore ad euro 50.000)
con i crediti agevolativi da Superbonus.
L’istante richiamava la disciplina sulla compensazione volontaria e sosteneva che la rateizzazione regolarmente accolta escludesse le cause ostative previste dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010 (debiti scaduti > 1.500 euro), in quando il debito rateizzato è considerato rateizzato.
Il chiarimento dell’Agenzia
L’Amministrazione riconosce che, in linea generale, i crediti agevolativi da Superbonus possono essere compensati con debiti erariali o previdenziali (cfr. risposta ad interpello n. 478/2023).
Tuttavia, quando si tratta di pagare le somme iscritte a ruolo:
- a prescindere dall’ente di riferimento,
- non opera quanto previsto dall’art. 121, comma 3-bis, né il comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 226/2003, né tantomeno l’art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
Tutte le norme citate si riferiscono infatti ad “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti”.
Pertanto, i crediti agevolativi che il professionista intende acquistare potranno essere:
- sì utilizzati in compensazione anche in presenza di ruoli superiori ad euro 1.500 di altri debiti erariali o previdenziali (come confermato dai documenti di prassi richiamati nella soluzione proposta dall’istante stesso),
- ma non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi.




