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Superbonus e general contractor: la contabilizzazione dei crediti d’imposta al centro delle verifiche fiscali

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Le attività di controllo avviate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nei confronti dei general contractor che hanno applicato lo sconto in fattura nell’ambito del Superbonus stanno ponendo particolare attenzione alla contabilizzazione dei crediti d’imposta maturati ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34/2020.

Le verifiche riguardano, in particolare, la corretta classificazione in bilancio del maggior valore del credito d’imposta e delle componenti economiche derivanti dalla successiva cessione del credito.

Nella prassi operativa molte imprese hanno rilevato il corrispettivo dell’appalto iscrivendo il ricavo nella voce A.1 del Conto economico, contabilizzando in contropartita il credito d’imposta corrispondente allo sconto praticato al committente.

Per i crediti spettanti nella misura del 110%, il maggior valore del credito rispetto al corrispettivo è stato frequentemente rilevato come ulteriore componente positivo di reddito, imputato alle voci A.1 o A.5, mentre lo scarto tra valore nominale del credito e corrispettivo ottenuto dalla sua cessione è stato contabilizzato tra i costi della gestione caratteristica, nelle voci B.7 o B.14.

Secondo le prime evidenze emerse in sede ispettiva, alcuni verificatori tenderebbero invece a qualificare tali componenti quali oneri e proventi di natura finanziaria, da ricondurre alla voce C del Conto economico.

Una diversa classificazione inciderebbe non solo sulla determinazione della base imponibile IRAP, ma anche, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 96 del TUIR, sul calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES.

Tale ricostruzione, tuttavia, non appare coerente con le indicazioni contenute nella Comunicazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali pubblicata nell’agosto 2021.

Nei paragrafi 13-20, l’Organismo Italiano di Contabilità chiarisce infatti che il ricavo deve essere determinato considerando sia la quota regolata mediante disponibilità liquide sia il valore di mercato del bonus fiscale, criterio che consente di imputare il maggior valore del credito alla gestione caratteristica. In tale prospettiva, anche il differenziale derivante dalla rilevazione iniziale del credito trova la propria origine economica nel contratto di appalto e non nell’operazione di finanziamento

Diverso è il caso in cui il credito venga ceduto a un corrispettivo inferiore al suo effettivo valore di mercato.

Solo tale ulteriore differenziale rappresenta una componente riconducibile alla gestione finanziaria e assume rilievo nell’esercizio in cui si perfeziona la cessione del credito.

In considerazione dei riflessi fiscali derivanti dalle diverse modalità di contabilizzazione, appare auspicabile un intervento interpretativo dell’Amministrazione finanziaria che, valorizzando le indicazioni dell’OIC, assicuri uniformità applicativa ed eviti l’insorgere di contestazioni fondate su ricostruzioni non perfettamente allineate ai principi contabili nazionali.

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