Ai fini del Superbonus, per i lavori realizzati sulle parti comuni il condominio “minimo” (edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini) che, non avendone l’obbligo, non abbia nominato un amministratore, non è tenuto a chiedere il codice fiscale e può utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Occorre peraltro dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 dicembre 2021, n. 809.
Con il medesimo documento è stato inoltre affermato quanto segue:
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