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Superbonus: il condominio “minimo” non è tenuto a chiedere il codice fiscale

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Ai fini del Superbonus, per i lavori realizzati sulle parti comuni il condominio “minimo” (edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini) che, non avendone l’obbligo, non abbia nominato un amministratore, non è tenuto a chiedere il codice fiscale e può utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Occorre peraltro dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 14 dicembre 2021, n. 809.

Con il medesimo documento è stato inoltre affermato quanto segue:

  1. le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. 63/2013, nonché il Superbonus, spettano anche al soggetto che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta invece intestatario di tali documenti. Ai fini della detrazione occorre tuttavia che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio fiscale;
  2. ciascun condòmino, indipendentemente dalla scelta operata dall’altro, può decidere di beneficiare direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020);
  3. l’intervento “trainato” di sostituzione della caldaia di riscaldamento condominiale con una alimentata da biomasse combustibili, è ammesso al Superbonus solo se effettuato congiuntamente ad un intervento finalizzato all’efficienza energetica “trainante”, quale ad esempio l’isolamento termico dell’involucro esterno dell’edificio) e sempreché gli interventi assicurino nel loro complesso il miglioramento di due classi energetiche oppure, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) di cui all’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e a condizione che i lavori siano effettivamente conclusi.

Risposta_809_14.12.2021

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