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Superbonus: la mancata CILA-S legittima l’annullamento delle opzioni

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La sentenza della Corte Giurisdizionale Tributaria di Caserta n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025 conferma che per i lavori iniziati dopo il 1° giugno 2021 l’agevolazione è tassativamente subordinata alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter del Decreto “Rilancio” c.d. “CILAS” introdotta con l’art. 33, comma 1, lett. c) del D.L. n. 77/2021.

Si ricorda che dal 5 agosto 2021 questo allegato è stato modificato e adattato alla procedura per ottenere il Superbonus. Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che per i lavori iniziati prima del 1° giugno 2021 da parte di condomìni e proprietari unici di edifici con 2, 3 o 4 unità immobiliari, la CILA “ordinaria” è sufficiente a blindare il superbonus in misura “potenziata” al 110% per il 2023. Non è necessario, quindi, aver presentato anche la “CILA-Superbonus” in quanto assumeva rilievo la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente.

L’uso della SCIA in alternativa, non è ammesso dopo il 1° giugno 2021. Nel caso esaminato dai giudici campani, il contributore aveva presentato una SCIA, in luogo della CILA Superbonus, obbligatoria ex comma 13-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020. L’Agenzia delle Entrate aveva pertanto annullato la comunicazione di opzione per lo sconto in fattura, che non ha superato i controlli, motivando la scelta con la necessità imprescindibile della CILA-S da presentare secondo il modello unificato e standardizzato previsto con l’Accordo Stato-Regioni del 4 agosto 2021.

La Corte ha confermato la posizione degli uffici, chiarendo che:

  • la presentazione della SCIA, pur più “completa” e strutturata, non può sostituire la CILA Superbonus, la quale rappresenta un requisito tassativo previsto dalla normativa di riferimento per la fruizione dell’agevolazione,
  • la mancata osservanza di tale disposizione non è una mera irregolarità formale, ma una causa legittima di decadenza dall’agevolazione fiscale.

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