Superbonus, non sempre il bonifico irregolare preclude l’accesso all’agevolazione
Come annunciato nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate fa seguito alla maxi Circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 sulle deduzioni, detrazioni e crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, e riesamina con la Circolare n. 28/E, pubblicata il 25 luglio 2022, le detrazioni relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (Sisma bonus, Bonus verde, Bonus facciate, Bonus mobili, Eco bonus e Superbonus).
La circolare sottolinea che, in linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per l’accesso alle detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, il sisma-bonus e l’eco-bonus, oltre a quelli specificatamente introdotti dagli artt. 119 e 121 del Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) e dalle relative disposizioni attuative.
Per quanto riguarda ad esempio le modalità di pagamento, la circolare ribadisce che, affinché determinate spese siano ammesse al Superbonus, occorre che le stesse siano pagate attraverso bonifico bancario o postale, dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato;
- il numero e la data della fattura a cui si riferisce il bonifico. Sui bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento (autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010 e del D.Lgs. n. 385/1993 a prestare servizi di pagamento) devono applicare la ritenuta d’acconto nella misura dell’8%, di cui all’art. 25 del D.L. n. 78/2010.
La detrazione non può essere riconosciuta qualora il bonifico sia stato compilato in modo non completo, e tale irregolarità sia tale da pregiudicare in maniera definitiva il rispetto da parte degli intermediari di cui sopra dell’obbligo di operare la ritenuta. È comunque possibile ripetere il pagamento mediante un bonifico corretto.
Non è invece necessario ripetere il bonifico nel caso non sia stato indicato il numero della fattura (circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E, risposta 5.3.3).