Superbonus, per l’associazione professionale l’agio sull’acquisto del credito è reddito
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 6/E del 16 gennaio 2026, chiarisce il regime fiscale applicabile al differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti d’imposta da bonus edilizi (come il Superbonus 110%) da parte di un’associazione professionale di commercialisti e avvocati. Il documento di prassi analizza in particolare l’impatto del principio di onnicomprensività introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024 sui redditi di lavoro autonomo e sull’IRAP.
Fattispecie analizzata
Un’associazione professionale di commercialisti e avvocati ha acquistato crediti d’imposta originati da bonus edilizi (nel caso di specie Superbonus al 110%) a prezzi inferiori al nominale negli anni 2022-2025, utilizzandoli in compensazione senza considerarne imponibile il differenziale positivo (agio).
Tanto premesso si chiede se
- tale agio sia tassabile dal 2024 ai fini IRPEF (per trasparenza agli associati) e IRAP, alla luce della riforma;
- se lo stesso valga per crediti pre-2024 con utilizzi successivi.
L’istante esclude l’imponibilità, argomentando che l’agio non deriva da attività professionale ma da operazioni di acquisto, richiamando la risposta n. 472/2023. In subordine, per crediti pre-2024, nega la tassazione solo sulle rate di utilizzo, per evitare doppia imposizione senza costi deducibili.
Posizione dell’Agenzia delle Entrate
In relazione alla produzione del reddito di lavoro autonomo in capo alle associazioni professionali l’Agenzia ricorda che, dal 2024, occorre considerare il principio di onnicomprensività ex art. 54 TUIR che include nel reddito di lavoro autonomo “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito…”.
Tanto premesso l’Agenzia chiarisce che:
- prima del 2024: è confermata l’esclusione da tassazione di tali differenziali positivi, in quanto non espressamente prevista tra le fattispecie imponibili e non riconducibile tra gli altri “elementi immateriali” imponibili nell’ambito del lavoro autonomo (cfr. risposta n. 472/2023);
- dal 2024, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività, il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Riguardo all’imputazione temporale dei componenti di reddito, l’Agenzia conferma che, in base al principio di cassa che presiede la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il costo relativo all’acquisto del credito in parola assumerà rilevanza ai fini IRPEF nel periodo di imposta di sostenimento dello stesso, mentre il valore nominale del credito assumerà rilevanza ai fini IRPEF al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.
Nel caso in esame, per i crediti d’imposta acquisiti nel 2024 e 2025, il costo sostenuto dall’Associazione rileva ai fini della determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta mentre il valore nominale del credito assumerà rilievo, ai medesimi fini, nei periodi di imposta successivi in cui l’Istante utilizzerà in compensazione le singole rate “per il pagamento di imposte”.
Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP delle associazioni professionali, i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini dell’assoggettamento alle imposte sui redditi.


