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Svalutazione e perdite su crediti: regole di imputazione in bilancio

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Ai sensi dell’art. 2426, comma 1, n. 8, c.c., i crediti devono essere iscritti in bilancio, secondo il criterio del costo ammortizzato.

Il criterio del costo ammortizzato (per crediti, debiti o titoli) non si applica (per le società non quotate) nei seguenti casi:

  • micro imprese;
  • società che redigono il bilancio in forma abbreviata;
  • società che redigono il bilancio in forma ordinaria, se gli effetti che ne derivano sono irrilevanti rispetto alla valutazione al valore nominale.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. e le micro imprese ex art. 2435-ter c.c. possono valutare i crediti al presumibile valore di realizzo.

Sulla svalutazione, l’OIC n. 15, al par. 12, precisa quanto segue: “La svalutazione è la riduzione di valore di un credito, derivante da una stima, al valore di presumibile realizzo riconducibile alla data di bilancio.”

La svalutazione del credito deve essere effettuata nell’esercizio in cui è probabile la perdita di valore del credito stesso (OIC n. 15, par. 59).

Il successivo par. 23 precisa che: “(i) crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo”.

In sostanza le svalutazioni transitano nei conti di seguito riportati:

  • svalutazione crediti (allocato alla voce B.10.d) del Conto Economico;
  • fondo svalutazione crediti (allocato nell’attivo patrimoniale, in diretta diminuzione dei crediti esposti nello stato patrimoniale).

OIC n. 15, par. 65: “Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti”.

La svalutazione viene effettuata nel caso in cui sussistano “gli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore” (OIC n. 15, §,60), ovvero:

  • significative difficoltà finanziarie del debitore;
  • violazioni del contratto;
  • probabile stato d’insolvenza del debitore che possono indurlo a dichiarare fallimento o ad attivare altre procedure di ristrutturazione del debito;
  • osservazione di dati che indicano condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli nel settore di appartenenza del debitore

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell’esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Nella suddetta voce B.10.d) del Conto Economico non devono invece essere registrate le perdite su crediti che vanno esposte nella voce B14) Oneri diversi di gestione.

A tal proposito, l’OIC 15 al § 26, precisa che:

  • le perdite realizzate su crediti iscritti nell’attivo circolante (ad esempio a seguito di un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano nella voce B14 “oneri diversi di gestione” del conto economico
  • per la parte che eccede l’importo del credito già svalutato.

Se le perdite sono relative a crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie sono classificate nella voce C17 “Interessi e altri oneri finanziari”, con separata indicazione di quelle da imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime.

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