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Taglio detrazioni IRPEF: le regole per spese pluriennali e rate pregresse

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Il comma 10 della Legge n. 207/2024 di Bilancio 2025 ha introdotto una sorta di spesa massima complessiva che può essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il reddito da considerare è quello effettivo, anche per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB).

Per calcolare la spesa massima che può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi (spesa sulla quale calcolare la detrazione%), si parte dall’individuazione di un importo base. Fermo restando, come vedremo più avanti, i limiti previsti dalla normativa di riferimento di ciascuna delle spese che il contribuente intende portare in detrazione.

L’importo base ossia la spesa massima complessiva teoricamente detraibile è pari a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Per calcolare l’effettiva spesa ammessa in detrazione, tuttavia, ai suddetti importi teorici va applicato uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico.

Non sono interessati dalla norma in parola le spese sanitarie nonché gli oneri per investimenti in start-up e PMI innovative.

Rispetto alle spese detraibili per quote annuali, si pensi ad esempio ai bonus edilizi, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Tuttavia se le spese per i lavori sono state sostenute entro il 31 dicembre 2024, le quote di spesa annuale non concorreranno alla verifica della spesa massima ammessa in detrazione (spesa su cui calcolare la detrazione sulla base della relativa disciplina di riferimento).

Con la circolare A.d.E. 6/E/2025 è stato chiarito che:

  • per le spese edilizie sostenute prima del 1° gennaio 2025, le rate annuali successive sono escluse dal nuovo limite;
  • fa fede l’anno della rata di detrazione, salvo esclusioni espresse;
  • sono esclusi dal conteggio anche gli interessi passivi su mutui contratti entro il 31 dicembre 2024.

Se l’ammontare complessivo delle spese sostenute supera il massimale, il contribuente può scegliere quali imputare nel conteggio. È possibile dare priorità alle spese con aliquote di detrazione più elevate, come ad esempio quelle edilizie con detrazione al 50%.

Esempio

Mario Rossi ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con reddito complessivo nell’anno 2025 pari a 80.000 euro, ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:

  • spese per la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute prima dell’1.1.2025 (rata di spesa annuale detraibile per l’anno 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);
  • spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);
  • erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).

In tal caso, l’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, determinato ai sensi dell’art. 16-ter del TUIR, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico). Tenuto conto che sono escluse dal computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese detraibili le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-bis sostenute fino al 31.12.2024, il contribuente può:

  • imputare la spesa per l’erogazione liberale e detrarre 1.040 euro (spesa di 4.000 euro, detrazione 26%);
  • imputare, nel residuo ammontare consentito (11.900 euro – 4.000 euro = 7.900 euro), l’intera spesa sostenuta per le spese di istruzione per i figli (2.000 euro), beneficiando di una detrazione di 380 euro (2.000 euro, detrazione 19%).

Per le spese incluse nell’ammontare di cui all’art. 16-ter, pertanto, il totale della detrazione spettante è pari a 1.420 euro. Rimane ferma la detrazione spettante per le spese di ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, secondo le modalità ordinarie, pari a 4.500 euro (9.000 euro, detrazione 50%).

Il totale della detrazione complessivamente spettante al contribuente è, quindi, pari a 5.920 euro.

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