Con la sentenza 19 novembre 2019, n. 1077, depositata lo scorso 28 gennaio 2020, la sezione II-ter del Tar Lazio si è pronunciata sul trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica (come i bitcoin). In particolare i giudici amministrativi hanno sottolineato che:
Si ricorda che, con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, l’Agenzia delle Entrate ha espresso interessanti considerazioni in tema di bitcoin. Nel caso di specie, una società intendeva eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto/vendita di bitcoin, e chiedeva quindi all’Ufficio quale dovesse essere il corretto trattamento dell’attività ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. L’Agenzia ha precisato che le criptovalute hanno due fondamentali caratteristiche:
In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:
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