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Tar Lazio: bitcoin nell’ambito applicativo dell’art. 67 del Tuir

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Con la sentenza 19 novembre 2019, n. 1077, depositata lo scorso 28 gennaio 2020, la sezione II-ter del Tar Lazio si è pronunciata sul trattamento fiscale dell’utilizzo di moneta elettronica (come i bitcoin). In particolare i giudici amministrativi hanno sottolineato che:

  1. l’impiego di moneta virtuale è rilevante ai fini dell’art. 67 del Tuir, ai sensi del quale è soggetto a tassazione laddove (e nella misura in cui) generi materia imponibile;
  2. il trattamento fiscale dell’impiego della moneta elettronica non dipende da quanto prevedono le istruzioni relative al quadro RW contenute nel Modello Redditi Persone Fisiche 2019.

Si ricorda che, con la Risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E, l’Agenzia delle Entrate ha espresso interessanti considerazioni in tema di bitcoin. Nel caso di specie, una società intendeva eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto/vendita di bitcoin, e chiedeva quindi all’Ufficio quale dovesse essere il corretto trattamento dell’attività ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. L’Agenzia ha precisato che le criptovalute hanno due fondamentali caratteristiche:

  1. non hanno natura fisica, bensì digitale, essendo create, memorizzate e utilizzate non su supporto fisico, bensì su dispositivi elettronici (ad esempio, smartphone), nei quali vengono conservate in “portafogli elettronici” (cd. wallet) e sono pertanto liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi;
  2. i bitcoin vengono emessi e funzionano grazie a dei codici crittografici e a dei complessi calcoli algoritmici.

In sostanza, i bitcoin vengono generati grazie alla creazione di algoritmi matematici, tramite un processo di mining (letteralmente “estrazione”) e i soggetti che creano e sviluppano tali algoritmi sono detti miner. Lo scambio dei predetti codici criptati tra gli utenti (user), operatori sia economici che privati, avviene per mezzo di un’applicazione software. Per utilizzare i bitcoin, gli utenti devono entrarne in possesso:

  • acquistandoli da altri soggetti in cambio di valuta legale;
  • accettandoli come corrispettivo per la vendita di beni o servizi.

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