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Tassa annuale vidimazione registri contabili: versamento entro il 16 marzo

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C’è tempo fino al prossimo 16 marzo per versare la tassa di concessione governativa richiesta per la vidimazione dei libri e delle scritture contabili.

Sono tenute al versamento per l’anno 2026, le società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.), comprese quelle consortili. L’obbligo riguarda anche le società che sono in liquidazione. La tassa ammonta a € 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516.456,90; l’importo sale a € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera la soglia di € 516.456,90.

Tassa di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2026
Cosa Versamento di una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.
Libri societari soggetti a vidimazione (numerazione e bollatura presso il Registro Imprese della Camera di Commercio o presso un notaio)
  • Libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
  • ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
Scadenza versamento tassa vidimazione 16 marzo (la tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente).
Soggetti obbligati
  • Società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.),
  • incluse le società in liquidazione ordinaria, sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile (circolare n. 108/1996).
Soggetti esclusi
  • Società di capitali dichiarate fallite o in liquidazione giudiziale;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • consorzi che non assumono la forma di società consortili;
  • società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002);
  • imprese costituite in forma diversa: imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (associazioni, fondazioni, ONLUS, organizzazioni di volontariato, ecc., iscritte o meno al Rea in quanto in possesso di una attività commerciale o meno).
Esclusioni oggettive vidimazione
  • Registri fiscali;
  • altri libri contabili previsti dal Codice civile (libro giornale e libro degli inventari).
Importo da versare
  • € 309,87, se l’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l’importo di € 516.456,90;
  • € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
Modalità di versamento Versamento mediante F24, con modalità telematiche, indicando il codice tributo “7085” ed il periodo di riferimento “2026”.

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