Tassati in Italia i redditi qui prodotti dal professionista svizzero
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Devono essere assoggettati a tassazione in Italia – ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Tuir – i redditi prodotti da un professionista residente in Svizzera ma che svolge la propria attività nel nostro Paese attraverso una “base fissa” correttamente segnalata: lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 ottobre 2019, n. 429 .
Di conseguenza, qualora erogati da un sostituto d’imposta dovranno essere assoggettati a ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento, ai sensi dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Nell’occasione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato quanto segue:
- anche a seguito della formale iscrizione all’Aire, continua a sussistere nei confronti del contribuente una presunzione relativa di residenza, per effetto dell’art. 2, comma 2-bis, del Tuir, in quanto la Svizzera è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al D.M. 4 maggio 1999;
- qualora il contribuente sia in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera, il reddito che lo stesso ritrae dall’attività professionale svolta in Italia sarà soggetto a tassazione in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del Tuir, secondo cui “si considerano prodotti nel territorio dello Stato (…) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato”;
- in applicazione dell’art. 24, paragrafo 3, della Convenzione bilaterale tra Italia e Svizzera, l’eventuale doppia imposizione subìta su tali redditi sarà eliminata attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta nel Paese elvetico, quale Stato di residenza del contribuente.
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