Devono essere assoggettati a tassazione in Italia – ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Tuir – i redditi prodotti da un professionista residente in Svizzera ma che svolge la propria attività nel nostro Paese attraverso una “base fissa” correttamente segnalata: lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 25 ottobre 2019, n. 429 .
Di conseguenza, qualora erogati da un sostituto d’imposta dovranno essere assoggettati a ritenuta d’acconto nella misura del 20 per cento, ai sensi dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Nell’occasione, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre sottolineato quanto segue:
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