Tassazione cripto e minusvalenze: possibile la compensazione ?
Per effetto delle previsioni introdotte dalla Legge n. 197/2022, dal 2023 costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto cripto-attività, nel caso di rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta, o detenzione (ad esempio i proventi conseguiti a seguito di vincolo temporale di criptovaluta).
Sono irrilevanti le permute effettuate tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni. Tali plusvalenze, al netto delle minusvalenze conseguite nel medesimo periodo di imposta, sono assoggettate a tassazione sostitutiva nella misura del 33% (fino al 31.12.2025 era il 26%).
I codici tributo da utilizzare sono:
- 1715 per i soggetti che applicano il regime dichiarativo;
- 1716 per i soggetti che applicano il regime di risparmio amministrato e gestito.
Per i periodi d’imposta 2023 e 2024 era prevista una franchigia di 2.000 euro sui redditi diversi da cripto-attività, rimossa dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 25, Legge n. 207/2024).
Laddove le minusvalenze superino le plusvalenze, la differenza potrà essere portata in diminuzione nei quattro anni successivi (es. minus 2023 utilizzabile fino al 2027, minus 2024 fino al 2028).
Se le cripto-attività sono gestite presso intermediari nazionali (bancari o finanziari abilitati, o anche non finanziari, quali i gestori dei wallet), sarà possibile scegliere il regime del risparmio amministrato. La tassazione e la dichiarazione delle consistenze sarà quindi curata dall’intermediario per conto del contribuente e quest’ultimo non dovrà indicare nulla nella propria dichiarazione dei redditi.
| LIMITAZIONI RILEVANTI |
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Un caso che particolare che può generare dubbi interpretativi riguarda la possibilità di compensare le minusvalenze derivanti dal risparmio amministrato con le plusvalenze sulle cripto attività.
Al riguardo si osserva che:
- il comma 127, art. 1, Legge n. 197/2022 aveva stabilito che le minusvalenze realizzate in relazione a cripto attività potevano essere portate in deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell’art. 68, comma 5, del TUIR;
- l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 30/E/2023, § 3.2.2) ha chiarito che le minusvalenze, anche certificate dall’intermediario o dall’operatore, possono essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a cripto attività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime amministrato o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Nel caso di esercizio dell’opzione del risparmio amministrato, l’intermediario deve applicare l’imposta sostitutiva. Il comma 9-bis, dell’art. 68 del TUIR che nel precedente regime condizionava la deduzione delle minusvalenze eccedenti gli euro 2.000, dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi alla loro indicazione in dichiarazione escludeva indirettamente l’applicazione di tale limite per i soggetti che hanno optato per i regimi opzionali di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997. Tenuto conto che non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto attività con i redditi diversi di natura finanziaria, lo stabile rapporto con l’intermediario deve avere ad oggetto solo le cripto attività. Eventuali minusvalenze come già detto possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d’imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.