Tassazione dei frontalieri: ratifica ed esecuzione del protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera
Il disegno di legge che il Governo ha approvato il 19 maggio 2025 riguarda la ratifica e l’esecuzione del protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024. Questo protocollo aggiorna e integra l’Accordo del 23 dicembre 2020, già in vigore dal 1° gennaio 2024, e risponde all’esigenza di adeguare la disciplina fiscale dei lavoratori frontalieri alle nuove modalità di lavoro, in particolare il telelavoro, e di risolvere alcune criticità emerse nell’applicazione delle norme precedenti. Ecco le principali novità introdotte dal protocollo di modifica.
1. Telelavoro per i lavoratori frontalieri
- I lavoratori frontalieri potranno svolgere fino al 25% della loro attività lavorativa in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza perdere lo status di frontaliere.
- Il tempo di lavoro svolto in telelavoro fino a questa soglia sarà considerato, ai fini fiscali, come svolto nello Stato in cui si trova il datore di lavoro, evitando così la doppia imposizione e mantenendo la coerenza con il regime fiscale previsto dall’Accordo.
2. Regime transitorio e compensazione finanziaria
- Per i lavoratori frontalieri già in servizio nei Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo, resta applicabile il regime transitorio: la tassazione avviene esclusivamente in Svizzera fino al 2033, con una compensazione finanziaria (40% dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera) versata ai comuni italiani di confine. Dopo il 2033, la Svizzera tratterrà l’intero gettito fiscale di questi lavoratori.
3. Individuazione dei comuni di frontiera
- Il protocollo chiarisce l’inclusione di nuovi comuni italiani nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera, risolvendo le disparità emerse con l’Accordo del 2020 e assicurando che anche i lavoratori residenti in questi comuni possano beneficiare del regime fiscale agevolato.
- Per i lavoratori residenti nei comuni non precedentemente inclusi negli elenchi svizzeri, si introduce un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, con un’aliquota del 5% sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, per garantire un trattamento fiscale equiparabile al regime transitorio.
4. Adeguamento della Convenzione contro le doppie imposizioni
- Il protocollo modifica il riferimento all’Accordo sui frontalieri all’interno della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni del 1976, recependo il nuovo Accordo del 2020 come parte integrante della Convenzione stessa.
5. Applicazione immediata e disciplina transitoria
- In attesa della ratifica definitiva, Italia e Svizzera hanno concordato una disciplina transitoria che consente l’applicazione immediata delle nuove regole sul telelavoro dal 1° gennaio 2024, subordinandone l’efficacia all’adozione di una norma di rango legislativo in Italia.
| Aspetto | Nuovo Protocollo (2024) |
|---|---|
| Telelavoro | Fino al 25% del tempo lavorabile senza perdere status |
| Regime transitorio | Tassazione esclusiva in Svizzera fino al 2033 |
| Compensazione ai comuni | 40% dell’imposta alla fonte fino al 2033 |
| Nuovi comuni di frontiera | Inclusi con regime fiscale equiparabile |
| Imposizione sostitutiva | 5% per lavoratori fuori dagli elenchi svizzeri |
| Adeguamento convenzione | Modifica art. 15, par. 4, Convenzione 1976 |