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Tassazione fringe benefit veicoli: optional esclusi dal calcolo ACI

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Il valore imponibile del veicolo aziendale in uso promiscuo al dipendente va calcolato forfettariamente con le tabelle ACI, che non considerano gli optional come parte del costo chilometrico. Pertanto, le somme versate dal dipendente per gli optional non riducono il valore del fringe benefit da tassare ai fini IRPEF e contributivi, ma devono essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga. Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 233/E del 9 settembre 2025.

L’uso c.d. “promiscuo” (sia aziendale che professionale) degli automezzi aziendali da parte del dipendente origina in capo a quest’ultimo un “fringe benefit” (ossia una retribuzione in natura) tassabile.

A determinate condizioni, tale importo può essere valorizzato secondo gli importi “convenzionali” disciplinati dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, recentemente modificati con la Legge di Bilancio 2025. Per le assegnazioni di veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 1, comma 48, Legge n. 207/2024 ha infatti introdotto un criterio basato sulla tipologia di alimentazione del veicolo.

Veicolo % imponibilità
Generalità delle autovetture 50%
Veicoli elettrici ibridi plug-in 20%
Veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica 10%

La modifica normativa introdotta conferma la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.

In passato è stato chiarito che la base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce «una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle» (circolare n. 327/1997).

In linea con il citato documento di prassi, nella risposta ad interpello pubblicata il 25 agosto 2023, n. 421, è stato chiarito che l’installazione di infrastruttura (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.

La risposta in commento conferma quindi la distinzione netta tra:

  • la determinazione dell’imponibile “base”, legato alle tabelle ACI,
  • le somme aggiuntive per beni o servizi extra, che devono essere tassate separatamente.

Il Fisco conferma quindi la linea di rigore finalizzata a evitare abusi nella riduzione forfettaria del reddito da lavoro attraverso trattenute per optional non inclusi nel costo chilometrico ufficiale.

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