Sono fiscalmente rilevanti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Tuir, i rimborsi ai lavoratori dipendenti in smart working dei costi relativi:
In particolare, con la Risposta all’istanza di interpello 24 maggio 2021, n. 371, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tale conclusione si applica qualora il rimborso non si circoscriva al solo costo riferibile all’esclusivo interesse del datore di lavoro in quanto ricomprende tutte le spese sostenute dal lavoratore per l’attivazione e per i canoni di abbonamento ad internet.
D’altro lato, l’importo di tale rimborso spese è deducibile ai sensi dell’art. 95, comma 1, del Tuir, in quanto assimilabile alle “Spese per prestazioni di lavoro”: si tratta invero di un rimborso spese riconosciuto al dipendente in smart working per l’attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet e quindi per soddisfare un’esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell’attività in lavoro agile.
Sull’argomento si ricorda inoltre che:
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