Ai sensi dell’art. 16 del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49 – come modificato dall’art. 1, comma 32, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017) – gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d’impresa, nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare (di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile) o di una procedura di vendita di cui all’art. 107 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni. Tale regola si applica agli atti emessi fino al 30 giugno 2017.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 29 ottobre 2019, n. 442 , l’Agenzia delle Entrate ha confermato che qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il quinquennio:
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