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Tassazione separata per gli incentivi erogati in periodi d’imposta successivi sulla base della “contrattazione di ente”

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Devono essere assoggettati a tassazione separata i compensi incentivanti la produttività, erogati al lavoratore in periodi d’imposta successivi al periodo di riferimento per effetto della “contrattazione articolata di ente”: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 29 marzo 2021, n. 223 .

Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:

  1. la tassazione separata non si applica qualora i compensi siano corrisposti nello stesso periodo d’imposta cui si riferiscono oppure qualora la corresponsione in un periodo d’imposta successivo possa considerarsi “fisiologica” (ad esempio, emolumenti correlati al raggiungimento di obiettivi predeterminati e corrisposti in un anno successivo rispetto a quello cui gli obiettivi sono raggiunti); in questi casi, infatti, è la stessa natura degli emolumenti a comportare che l’erogazione non possa avvenire nell’anno di riferimento, proprio perché la valutazione dei risultati può essere effettuata solo dopo la fine dell’anno (in tal senso si richiama la Risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E);
  2. in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico e quindi esclusa la tassazione separata, nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d’imposta (Risoluzione 9 ottobre 2008, n. 377/E);
  3. il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l’erogazione della retribuzione non avvenga nell’annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione adottate in via ordinaria (Risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E). In tale contesto è stato affermato, ad esempio, che non si applica la tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d’imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un’amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione.

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