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Tasso BCE al 3,65%: gli effetti previdenziali

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Il 12 settembre 2024 la BCE ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR).

L’INPS, con la circolare n. 89 del 16 settembre 2024, ha chiarito che tale variazione, valida dal 18 settembre 2024, incide:

  • sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento per gli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
  • e sulla misura delle sanzioni civili nelle ipotesi di omissione o evasione contributiva (lettere a) e b) art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000).

Tasso di dilazione degli importi dovuti – Quindi, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al 9,65% annuo per le rateazioni presentate dal 18 settembre 2024.

piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Per chi differisce il termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Impatto sulle sanzioni civili – L’INPS precisa che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ricadente nella fattispecie di omissione contributiva, la sanzione civile è pari al 9,15% l’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).

Ravvedimento operoso – Per favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024 è stata introdotta dall’art. 30, comma 1, lett. a), del D.L. n. 19/2024 (c.d. Decreto “PNRR”) una nuova fattispecie di ravvedimento operoso:

  • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno;
  • in caso di evasione contributiva, la sanzione civile, l’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza. Sul punto, l’INPS chiarisce che ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), del D.L. n. 19/2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengano degradate a omissione calcolata al 9,15% l’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia. Qualora il versamento venga effettuato in unica soluzione entro i 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Interessi legali – Se il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi deriva da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284 c.c.

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