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Tax credit “Formazione 4.0”, firmato il Decreto con le nuove aliquote

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Per effetto dell’art. 22 del Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) – che nei giorni scorsi è stato approvato, con alcune modifiche, dalla Camera e ora passerà all’esame del Senato per il varo definitivo – le aliquote del credito d’imposta previsto dall’art. 1, comma 211, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese).

Ciò sempreché le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Decreto. Con riferimento ai progetti di formazione avviati a decorrere dal 18 maggio 2022, che non soddisfino le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

In attuazione della citata norma del D.L. n. 50/2022, è stato firmato dal Ministero dello Sviluppo economico il relativo Decreto, che entrerà in vigore dopo ls pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Lo ha reso noto lo stesso Ministero con un comunicato pubblicato l’8 luglio 2022 sul proprio sito.

Le attività formative, che riguardano i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, devono essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa, tra cui rientrano anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).

A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo, il Decreto ministeriale ha inoltre introdotto l’obbligo di certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.

Si ricorda che sono ammesse al credito d’imposta le seguenti spese:

  1. spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  3. costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Sono ammesse anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’Allegato A della Legge n. 205/2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

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