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Tax credit Mezzogiorno, Sismabonus e Zes

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L’art. 57, comma 1 , lettera b), n. 4), del decreto “Semplificazioni” (D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108) ha modificato la disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES) di cui all’art. 5, comma 2, del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, elevando il limite massimo del costo complessivo agevolabile di ciascun progetto da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro ed estendendo la misura agevolativa all’acquisto dei beni immobili strumentali.

Ora, al fine di tener conto di tali novità, con il Provvedimento n. 291090 del 27 ottobre 2021 è stato modificato il modello di comunicazione utilizzato per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, prevedendo nel quadro B del modello un nuovo riquadro per l’indicazione degli investimenti nelle ZES realizzati dal 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 77/2021 .

Il nuovo modello è utilizzabile da oggi, 28 ottobre 2021. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando il software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile nella versione aggiornata sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Si ricorda che il richiamato D.L. n.  77/2021 prevede tra l’altro che gli interventi per l’efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126.

Per gli interventi previsti dalla disciplina in commento, la decadenza dal beneficio fiscale previsto all’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera nei seguenti casi:

  1. mancata presentazione della CILA;
  2. interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  3. assenza dell’attestazione dei dati;
  4. non corrispondenza al vero delle attestazioni.

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