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Tax credit per l’adeguamento ambienti di lavoro

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L’art. 120 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento – per un importo massimo di 80mila euro – delle spese sostenute nel 2020 per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati in allegato al medesimo decreto. In linea generale, il credito d’imposta spetta per tutti i costi relativi ad interventi effettuati su strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile che la relativa realizzazione risulti funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 e sempreché le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità, in considerazione della tipologia di attività svolta e dei luoghi in cui la stessa viene posta in essere. Il credito d’imposta in esame può essere:

  1. utilizzato esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie, oppure
  2. ceduto (anche parzialmente) a terzi, entro il 31 dicembre 2021.

Con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E, l’Agenzia precisò che l’agevolazione in esame spetta:

  1. alle attività di impresa, arte o professione esercitate in luogo aperto al pubblico o in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti di capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo, ricomprese nell’allegato 1 (ad esempio, bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema). Si deve quindi trattare di enti e società di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, sempreché riconducibili all’elenco di cui al richiamato allegato 1;
  2. alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 23 giugno 2021, n. 432, è stato ulteriormente chiarito che, con riferimento alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore:

  1. possono usufruire dell’incentivo in commento tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa ai sensi dell’art. 55 del Tuir (in tal senso si richiama la Circolare 13 aprile 2020, n. 9/E);
  2. tali soggetti possono accedere al credito d’imposta anche se non svolgono una delle attività individuate all’allegato 1 di cui sopra, aperte al pubblico.

Di conseguenza, la fondazione che presenta la dichiarazione dei redditi predisposta per gli enti commerciali, dichiara di svolgere attività commerciale, rientrando quindi tra gli enti commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lettera b), del Tuir, è ricompresa tra i soggetti di cui alla lettera a) di cui sopra. Tuttavia, qualora non operi nei settori di cui ai codici ATECO di cui al medesimo allegato 1, non può fruire del credito d’imposta.

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