Ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, nell’ambito delle attività “extra muros” affidate a consulenti esterni, sono ammesse anche le spese sostenute per i viaggi di lavoro sostenuti da questi ultimi, semprechè risultino strumentali allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo oggetto del contratto, e comunque sempre nel rispetto del principio di congruità. E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 dicembre 2019, n. 520 .
Si ricorda che un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2020 (attualmente all’esame del Parlamento) introduce ampie modifiche alla disciplina dettata per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
In particolare:
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