Passa al contenuto principale

Terreni agricoli non estromettibili

|

L’imprenditore agricolo individuale può estromettere solo i fabbricati strumentali e non i terreni agricoli, che restano beni patrimonio e non rientrano nell’ambito oggettivo dell’estromissione agevolata.

Inquadramento normativo – La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai commi 3541, ha riaperto la finestra per l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale, rinviando espressamente al comma 121 della Legge 208/2015 per la disciplina di dettaglio. L’agevolazione riguarda gli immobili strumentali di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, posseduti dall’imprenditore individuale al 30 settembre 2025, con effetti fiscali dal 1° gennaio 2026 e perfezionamento dell’operazione entro il 31 maggio 2026.

Terreni agricoli: perché non sono estromettibili – L’art. 43, comma 2, TUIR definisce strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore. Per l’impresa agricola, i terreni costituiscono l’oggetto dell’attività (bene “patrimonio”) e non lo strumento tramite il quale l’attività viene svolta, motivo per cui dottrina e giurisprudenza tendono a non ricomprenderli tra gli immobili strumentali estromettibili ai sensi della disciplina agevolata.

Nelle circolari 26/E e 37/E del 2016, emanate in occasione della precedente riapertura della disciplina di assegnazioni ed estromissioni agevolate, l’Agenzia delle Entrate ha menzionato espressamente i terreni solo in relazione all’assegnazione ai soci, non nell’ambito dell’estromissione dell’imprenditore individuale, confermando implicitamente la loro estraneità al perimetro dell’estromissione agevolata.

Risultano astrattamente estromettibili i fabbricati strumentali (D/10, C/2, A/2 se qualificati e utilizzati come strumentali all’attività agricola), posseduti alla data del 30 settembre 2025 e imputati alla sfera imprenditoriale. L’agevolazione opera applicando un’imposta sostitutiva (attualmente pari all’8%) sulla differenza tra il valore normale o catastale dei fabbricati e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, con versamento in due rate (60% entro il 30 novembre 2026, 40% entro il 30 giugno 2027).

Il terreno agricolo, invece, non rientra tra gli immobili strumentali ex art. 43, comma 2, e quindi non può essere oggetto di estromissione agevolata: l’operazione agevolata potrà riguardare solo i fabbricati strumentali, ferma restando la permanenza dei terreni nel quadro reddituale catastale agrario e dominicale.

Sul criterio di determinazione del valore – I riferimenti operativi (valore catastale determinato rivalutando il reddito dominicale del 25% e moltiplicandolo per 135) attengono al calcolo del valore catastale dei terreni, ma nel contesto dell’estromissione agevolata 2026 l’oggetto rilevante sono gli immobili strumentali, per i quali si assume il valore normale o il valore catastale dell’unità immobiliare, non la rendita “assorbita” nel terreno agricolo.

I terreni sono esclusi dal perimetro dell’estromissione; l’operazione è limitata ai soli fabbricati strumentali, applicando l’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore (normale o catastale) dei fabbricati e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta