Con l’ordinanza 4 dicembre 2018, n. 2008, depositata lo scorso 24 gennaio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rilevato un contrasto giurisprudenziale in merito all’interpretazione dell’art. 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Le questioni, in particolare, sono due:
Nel contesto descritto, i giudici di legittimità hanno rimesso gli atti al Primo Presidente, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Ai sensi della norma citata, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune o alla Provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto (anche abusivo), in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
Al riguardo, il Ministero delle Finanze aveva chiarito che, pur individuandosi il presupposto impositivo nel fatto materiale dell’occupazione, è necessaria la presenza dell’ulteriore correlazione tra utilizzazione di spazi ed aree pubbliche e beneficio economico ritraibile dall’’occupante (Risoluzione 2 marzo 1995, n. 46 ).
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